Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo II
Art. 7
7 / 25In vigore dal 16 giu 1959
Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno su invito del presidente.
I consiglieri debbono essere convocati per lettera raccomandata, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattarsi nell'ordine del giorno, la comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno il presidente oppure ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, o la maggioranza dei revisori dei conti o l'autorità tutoria.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, Perche siano valide le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità di deliberazioni riflettenti modifiche a norme statutarie, occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione.
In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-7