Art. 4
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo I

Art. 4

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In vigore dal 16 giu 1959
Fanno parte dell'Istituto le organizzazioni artigiane che concorsero ad istituirlo quale associazione civile nell'atto costitutivo per il notaio di Roma dott. Vincenzo Butera del 13 giugno 1952, numero di repertorio 72425, registrato a Roma il 19 giugno 1952 al n. 26012, vol. 73 atti pubblici e quelle che successivamente furono chiamate a partecipare alle attività dell'Istituto con delibera del Consiglio di amministrazione e tutti gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che operano nel settore artigiano, se all'ammissione di essi dia il consenso con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui agli articoli seguenti. Gli enti, organizzazioni ed associazioni che aspirino a far parte dell'Istituto devono presentare la domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e devono allegare copia autentica del loro atto costitutivo e del loro statuto ed una succinta relazione sulla loro attività. Nella domanda devono impegnarsi ad osservare il presente statuto ed a coordinare con l'attività dell'Istituto tutte le proprie attività nel campo dell'istruzione e dell'addestramento professionale. Se in tempo successivo alla adesione tali enti, organizzazioni ed associazioni venissero meno ai loro doveri di coordinamento con l'attività dell'istituto, essi, previa contestazione degli addebiti, e prefissione di un termine per le giustificazioni, potranno essere dichiarati esclusi dalla partecipazione dello istituto, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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