Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo I
Art. 3
3 / 25In vigore dal 16 giu 1959
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, l'istituto:
1) studia i metodi addestrativi, predispone i programmi per la formazione professionale dei giovani nel campo dell'artigianato;
2) favorisce l'orientamento professionale dei giovani che aspirino all'esercizio dei mestieri artigiani;
3) istituisce e gestisce i corsi complementari previsti dalla legge per la disciplina dell'apprendistato e collabora con i titolari delle aziende ai fini della formazione degli apprendisti;
4) gestisce corsi di primo addestramento, di qualificazione, di perfezionamento e di specializzazione per tutti coloro che intendano prepararsi o specializzarsi nei mestieri;
5) gestisce corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento per mestieri artigiani per lavoratori disoccupati, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
6) gestisce cantieri di lavoro e laboratori scuola;
7) assume tutte le iniziative intese a perfezionare e ad aggiornare la capacità professionale degli artigiani ed a curarne il completamento dell'istruzione anche attraverso la istituzione di corsi e di scuole popolari per adulti;
8) istituisce borse di studio per rendere possibile ai giovani, che risultino meritevoli, il perfezionamento del loro mestiere ed il conseguimento dei titoli di specializzazione a carattere tecnico ed artistico;
9) raccoglie ed elabora i dati, le notizie e gli elementi che comunque possano interessare l'addestramento dei giovani artigiani e la loro formazione professionale provvedendo, se del caso, alla pubblicazione di periodici e di collezioni a carattere divulgativo;
10) istituisce centri permanenti di addestramento per lo svolgimento delle iniziative di cui ai numeri precedenti;
11) assiste i giovani artigiani nell'avviamento e nella affermazione di attività produttive in proprio;
12) esercita ogni altra funzione che, nei limiti dei compiti istituzionali, gli sia demandata da leggi, da regolamenti, da pubbliche Amministrazioni o che sia concordata con organizzazioni professionali del settore artigiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-3