Art. 21
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo IV

Art. 21

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In vigore dal 16 giu 1959
L'Istituo può costituire propri organi periferici anche con competenza delimitata territorialmente od affidare lo svolgimento dei compiti istitutivi a delegati provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-21