Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo III
Art. 20
20 / 25In vigore dal 16 giu 1959
L'esercizio finanziario si inizia col 1 ottobre e si chiude cui 30 settembre di ogni anno.
Il conto consuntivo della gestione precedente deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il bilancio per la gestione futura deve essere deliberato entro il 30 giugno.
Il Collegio dei revisori dovrà depositare le relazioni al Consiglio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-20