Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo III
Art. 19
19 / 25In vigore dal 16 giu 1959
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
1) da una quota annua versata dagli enti, associazioni ed organizzazioni aderenti da fissarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione;
2) dai contributi o dalle sovvenzioni ad esso spettanti in rapporto alla sua attività istituzionale;
3) da contributi sugli avanzi della gestione degli assegni familiari, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
4) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali;
5) da contributi versati da organizzazioni professionali di categoria interessate al funzionamento dell'istituto e dai loro aderenti;
6) da altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti o da privati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-19