Art. 19
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo III

Art. 19

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In vigore dal 16 giu 1959
Le entrate dell'Istituto sono costituite: 1) da una quota annua versata dagli enti, associazioni ed organizzazioni aderenti da fissarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione; 2) dai contributi o dalle sovvenzioni ad esso spettanti in rapporto alla sua attività istituzionale; 3) da contributi sugli avanzi della gestione degli assegni familiari, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; 4) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali; 5) da contributi versati da organizzazioni professionali di categoria interessate al funzionamento dell'istituto e dai loro aderenti; 6) da altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti o da privati.
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