Art. 67 · Segreteria
Titolo SECONDO

Art. 67

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Segreteria

In vigore dal 26 set 1958
Le attribuzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria dell'attuale Consiglio superiore fino all'entrata in funzione della segreteria del nuovo Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-67