Sez. 2
Art. 56
13 / 75Poteri di sorveglianza del Ministro
In vigore dal 26 set 1958
Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-56