Art. 55 · Provvedimenti in materia di inamovibilità
Sez. 2

Art. 55

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Provvedimenti in materia di inamovibilità

In vigore dal 26 set 1958
I provvedimenti previsti negli , secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall' dello stesso decreto. Nei casi previsti nei quarto e quinto comma dell' sopra citato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.
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