Capo V›Sez. 1
Art. 54
66 / 75Reclami e ricorsi
In vigore dal 10 mag 1973
Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell' della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.
Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell' della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.
I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-54