Capo V›Sez. 1
Art. 53
65 / 75Ordine delle promozioni per scrutinio
In vigore dal 26 set 1958
La facoltà, prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-53