Art. 53 · Ordine delle promozioni per scrutinio
Capo VSez. 1

Art. 53

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Ordine delle promozioni per scrutinio

In vigore dal 26 set 1958
La facoltà, prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-53