Capo V›Sez. 1
Art. 51
63 / 75Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello
In vigore dal 26 set 1958
L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.
Il parere è comunicato all'interessato ed al Ministro.
L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell' della legge.
Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al Concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-51