Capo V›Sez. 1
Art. 49
Abrogato61 / 75Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario
In vigore dal 3 lug 1970
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-49