Art. 49 · Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario
Capo VSez. 1

Art. 49

Abrogato61 / 75

Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario

In vigore dal 3 lug 1970
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-49