Capo V›Sez. 1
Art. 47
59 / 75Nomina a uditore giudiziario
In vigore dal 26 set 1958
La facoltà prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-47