Art. 40 · Richieste all'Ispettorato
Capo IV

Art. 40

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Richieste all'Ispettorato

In vigore dal 26 set 1958
Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale, presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale può richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati. L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-40