Art. 39 · Istanze e rapporti
Capo IV

Art. 39

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Istanze e rapporti

In vigore dal 26 set 1958
Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro può fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni. La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro. Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell', primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-39