Capo III
Art. 34
46 / 75Magistrati e cancellieri della segreteria
In vigore dal 26 set 1958
I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.
I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finché non sono sostituiti.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-34