Art. 34 · Magistrati e cancellieri della segreteria
Capo III

Art. 34

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Magistrati e cancellieri della segreteria

In vigore dal 26 set 1958
I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro. I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finché non sono sostituiti. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-34