Art. 31 · Commissioni
Capo III

Art. 31

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Commissioni

In vigore dal 26 set 1958
Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall' della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento. Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all', ultimo comma, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-31