Art. 30 bis · Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore
Capo II

Art. 30 bis

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Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore

In vigore dal 20 gen 1981
Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore. Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell', quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-30-bis