Art. 28 · Cessazione dalla carica per promozione
Capo II

Art. 28

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Cessazione dalla carica per promozione

In vigore dal 26 set 1958
Il magistrato componente del Consiglio superiore, se promosso in base a dichiarazione di promovibilità ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-28