Sez. 5
Art. 26
37 / 75Provvedimenti sui reclami
In vigore dal 26 set 1958
Agli effetti della disposizione contenuta nell' della legge, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.
Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, può disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell', ultimo comma, della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-26