Art. 25 · Verbali
Sez. 4

Art. 25

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Verbali

In vigore dal 26 set 1958
I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio. I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-25