Art. 21 · Formazione dei plichi
Sez. 4

Art. 21

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Formazione dei plichi

In vigore dal 26 set 1958
Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione: a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate; b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-21