Art. 20 · Vidimazione di carte e schede
Sez. 4

Art. 20

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Vidimazione di carte e schede

In vigore dal 26 set 1958
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale. Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-20