Sez. 4
Art. 20
31 / 75Vidimazione di carte e schede
In vigore dal 26 set 1958
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.
Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-20