Art. 14 · Sala elettorale
Sez. 3

Art. 14

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Sala elettorale

In vigore dal 26 set 1958
La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell'inizio della votazione. Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell' è affissa nella sala in cui ha luogo la votazione. È vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-14