Art. 12 · Giorno della votazione
Sez. 3

Art. 12

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Giorno della votazione

In vigore dal 26 set 1958
La votazione per l'elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell', primo e secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-12