Art. 10 · Liste da trasmettere agli uffici elettorali
Sez. 2

Art. 10

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Liste da trasmettere agli uffici elettorali

In vigore dal 26 set 1958
Una copia della lista generale indicata nell', secondo comma, è trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione. Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell', terzo comma. Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all', quarto comma. Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.
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