Sez. 2
Art. 10
10 / 75Liste da trasmettere agli uffici elettorali
In vigore dal 26 set 1958
Una copia della lista generale indicata nell', secondo comma, è trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.
Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell', terzo comma.
Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all', quarto comma.
Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-10