Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 ago 1958
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 104. - RELLEVA
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