Art. 9 · Adempimenti della Commissione elettorale
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 9

9 / 30

Adempimenti della Commissione elettorale

In vigore dal 14 nov 1958
La Commissione elettorale prevista dall'articolo precedente forma con i cognomi dei vari candidati, disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo, la lista nazionale per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati. Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresì indicati nome, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica ed ufficio presso cui il candidato presta servizio. Ciascuna lista è stampata a cura e spese del Ministero competente ed inviata entro il venticinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni ai Comuni della Repubblica sedi di servizio di elettori della lista medesima perché venga immediatamente affissa all'albo. La lista è, altresì, inviata agli uffici centrali e periferici del Ministero stesso con sede in Comuni aventi oltre diecimila abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, per l'affissione in luogo idoneo degli uffici medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-9