Art. 8 · Commissione elettorale
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 8

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Commissione elettorale

In vigore dal 14 nov 1958
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso ciascun Ministero, anche se comprendenti più Amministrazioni, è costituita una Commissione elettorale per l'elezione dei candidati appartenenti ai quattro tipi di carriere ed alla categoria dei salariati. Ciascuna Commissione, nominata rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, è composta da un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, e da cinque scrutatori scelti rispettivamente uno per ciascun tipo di carriera e uno per la categoria dei salariati. Funge da segretario un impiegato delle carriere esecutive con qualifica non inferiore ad archivista. In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume le funzioni di vice presidente lo scrutatore appartenente alla carriera direttiva.
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