Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 5
5 / 30Presentazione delle candidature
In vigore dal 14 nov 1958
La candidatura per ciascun aspirante deve essere presentata, mediante apposita dichiarazione scritta, dal seguente numero di elettori:
non meno di cinque nè più di otto per le carriere direttive, non meno di dodici ne più di diciotto per le carriere di concetto; non meno di venti ne più di trenta per le carriere esecutive;
non meno di venticinque nè più di trentatre per le carriere del personale ausiliario;
non meno di dieci ne più di quindici per i salariati.
I presentatori, se trattasi di impiegati, devono appartenere allo stesso tipo di carriera cui appartiene il candidato, indipendentemente dalla specialità amministrativa o tecnica della rispettiva carriera; se trattasi di salariati, devono essere anche essi salariati.
Chi intenda presentare un candidato deve farsi rilasciare dai proprio capo di ufficio un certificato in carta libera, dal quale risulti che egli e impiegato o salariato di ruolo e, se impiegato, il tipo di carriera cui appartiene. In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio. Per gli impiegati che disimpegnino funzioni di capo ufficio il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio gerarchicamente superiore; per i capi dei servizi od uffici centrali autonomi e per i capi degli uffici provinciali o con circoscrizione superiore, dal capo del personale.
Al personale fuori ruolo o comandato presso altra Amministrazione il certificato è rilasciato dal capo del personale della Amministrazione di appartenenza; al personale provvisoriamente distaccato presso un diverso ufficio della propria Amministrazione il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.
I capi uffici devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tale certificato.
La dichiarazione di presentazione della candidatura, che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici del candidato e la indicazione della sede ove presta servizio, deve essere accompagnata dai certificati di servizio previsti dai commi precedenti e da una dichiarazione, autografa del candidato, di accettazione della candidatura.
La dichiarazione di presentazione può essere cumulativa o fatta in fogli separati da ciascun presentatore. In tal caso in ciascun foglio devono essere integralmente riportate le prescritte generalità del candidato.
Ogni elettore può presentare solo un candidato che può avere una diversa sede di servizio. Nessun candidato può presentare un altro candidato.
La dichiarazione di presentazione di candidatura, corredata dalla prescritta documentazione, è consegnata personalmente da uno dei firmatari, o dallo stesso candidato, al capo del personale o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta presso un ufficio dell'Amministrazione centrale, e al capo dell'ufficio provinciale, e in mancanza a quello con circoscrizione superiore, o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta in un ufficio periferico, entro le ore 12 del sessantesimo giorno precedente le elezioni.
L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-5