Art. 4 · Data delle elezioni
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 4

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Data delle elezioni

In vigore dal 14 nov 1958
La data delle elezioni, unica per tutte le Amministrazioni dello Stato, viene fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno ottanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
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