Art. 3 · Numero dei delegati eleggibili
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 3

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Numero dei delegati eleggibili

In vigore dal 14 nov 1958
Il numero dei delegati eleggibili per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati e determinato come segue: carriere direttive = 0,38% dei posti d'organico; carriere di concetto = 0,16% dei posti d'organico; carriere esecutive = 0,10% dei posti d'organico; carriere del personale ausiliario = 0,07% dei posti d'organico; salariati = 0,17% dei posti d'organico. Il numero dei delegati risultante dall'applicazione delle percentuali previste dal precedente comma e arrotondato per eccessi qualora contenga un frazione di unità superiore a cinquanta centesimi: in ogni caso il numero dei delegati non può essere inferiore ad uno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-3