Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo III
Art. 27
27 / 30Nomina degli eletti
In vigore dal 14 nov 1958
La nomina degli eletti è fatta, ai sensi dell'art. 139, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli eletti che cessano dal servizio o passano ad un tipo di carriera diverso da quello di cui sono stati nominati rappresentanti in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica o che si dimettono dall'incarico, decadono dall'ufficio e in loro vece sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i candidati che li seguono nell'Ordine dei voti riportati. Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-27