Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo III
Art. 23
23 / 30Presentazione delle candidature
In vigore dal 14 nov 1958
Nelle elezioni di secondo grado sono eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati, soltanto i rispettivi delegati eletti in primo grado.
La presentazione delle candidature è fatta per liste di non oltre tre candidati e mediante apposita dichiarazione scritta da un numero di delegati, del rispettivo tipo di carriera o della categoria di salariati, non inferiore a dieci nè superiore a quindici.
A tale fine, il giorno precedente a quello fissato per le elezioni, i delegati convengono in Roma nella sede del seggio elettorale e, dopo essersi reciprocamente consultati nell'ambito di ciascun tipo di carriera o della categoria di salariati, procedono alla presentazione delle candidature. La dichiarazione di presentazione di candidatura - da farsi cumulativamente - è presentata da almeno due sottoscrittori personalmente alla Commissione centrale elettorale. La dichiarazione, che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici di ciascun candidato e l'indicazione dell'Amministrazione da cui dipende e dell'ufficio presso cui presta servizio, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni autografe dei candidati di accettazione della candidatura e dai certificati elettorali di tutti i presentatori e dei candidati stessi, i certificati elettorali vengono subito restituiti dal presidente della Commissione centrale elettorale privi della rispettiva parte terza da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista.
Le operazioni previste nei precedenti commi sono compiute dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove del giorno precedente quello fissato per le elezioni di secondo grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-23