Art. 20 · Elenco dei delegati eletti
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo III

Art. 20

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Elenco dei delegati eletti

In vigore dal 14 nov 1958
La Commissione centrale elettorale, sulla base dei verbali ricevuti dalle Commissioni elettorali previste dall' forma, per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, un elenco alfabetico dei rispettivi delegati eletti. Accanto al cognome di ciascun delegato sono indicati il nome, il luogo e la data di nascita. I titoli accademici, la qualifica e l'Amministrazione di appartenenza. Gli elenchi, stampati a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono inviati ai vari Ministeri perché siano affissi, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni, agli albi delle singole Amministrazioni centrali e degli uffici presso cui prestano servizio i vari delegati.
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