Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 11
11 / 30Seggi ed uffici elettorali
In vigore dal 14 nov 1958
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso ciascun Ministero e presso i relativi uffici periferici aventi sede in capoluoghi di provincia sono rispettivamente costituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, su proposta della Commissione elettorale di cui all', seggi elettorali a ciascuno dei quali non può essere attribuito un numero di elettori superiore a 500. Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale è costituito nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.
Quando in una stessa sede vengono costituiti presso la stessa Amministrazione più seggi elettorali, essi sono numerati progressivamente. In tale caso il funzionario di cui all', comma nono, assegna gli elettori alla sezione più vicina al rispettivo ufficio; qualora i seggi siano ubicati nello stesso edificio effettua la ripartizione per ordine alfabetico.
L'assegnazione degli elettori ai vari seggi è resa di pubblica ragione.
Ogni seggio è composto di un presidente, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere direttive, di cinque scrutatori, scelti uno per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, e di un segretario, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa la veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio. Nel caso che in qualche sede non dovessero risiedere elettori di uno dei quattro tipi di carriera o della categoria dei salariati, è nominato, in sua vece, un elettore appartenente ad altro tipo di carriera.
I presidenti di seggio e gli scrutatori sono nominati, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, dal presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del capo dell'ufficio periferico avente sede nello stesso capoluogo di provincia.
I componenti dei seggi da costituire presso gli uffici centrali sono nominati, con le modalità di cui al comma precedente, su proposta del capo del personale competente. Qualora presso uno stesso Ministero vi siano più uffici del personale, la proposta è fatta dal capo del personale designato dal Ministro.
A tutti i prescelti come componenti di seggi elettorali la nomina deve essere tempestivamente comunicata, tramite l'ufficio dal quale dipendono.
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.
Ove alcuni dei nominati non possono assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia al capo dell'ufficio centrale o periferico presso cui è costituito il seggio, affinché questi possa ottenere dal competente presidente del tribunale la surrogazione mediante la nomina di nuovi membri.
Nei Comuni non capoluoghi di provincia è costituito per tutte le Amministrazioni dello Stato un ufficio elettorale unico, con sede nel palazzo comunale, composto dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, e dal segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, con funzioni di segretario. Ove l'elevato numero degli elettori lo renda necessario, il sindaco aggrega all'ufficio elettorale uno o più dipendenti comunali quali coadiutori del segretario del seggio. Si applica il disposto del precedente ottavo comma.
Storico versioni
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