Art. 10 · Propaganda elettorale
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 10

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Propaganda elettorale

In vigore dal 14 nov 1958
I capi degli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascun Ministero determinano in quali luoghi, nell'interno degli uffici, si possano affiggere brevi scritti di propaganda concernenti i singoli candidati. Ogni altra forma di propaganda negli uffici è vietata.
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