Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo PRIMO
Art. 9
9 / 40In vigore dal 8 ago 1958
La salubrità e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria locale.
Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio di sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-9