Art. 7
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 7

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In vigore dal 21 set 2004
Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti , debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-7