Art. 5
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 5

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In vigore dal 21 set 2004
Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. Alle bibite di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-5