Art. 40
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo OTTAVO

Art. 40

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In vigore dal 8 ago 1958
Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29 settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque contrarie od incompatibili con il presente regolamento. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ZOLI
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