Art. 4
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 4

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In vigore dal 25 nov 2014
Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino". È consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. Le bibite di cui al presente articolo un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

Note all'articolo

  • Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 16-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data".
  • La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto: - (con l'art. 17, comma 1) che "Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' verso Paesi terzi"; - (con l'art. 17, comma 3) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"; - (con l'art. 17, comma 4) che "Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-4