Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo OTTAVO
Art. 39
39 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all' del presente regolamento è consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita.
L'eventuale contemporaneo impiego di più agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la qualità complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita.
Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili alti non meno di mm. 2 sulla etichetta o in mancanza di questa sul recipiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-39