Art. 38
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo OTTAVO

Art. 38

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In vigore dal 8 ago 1958
Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti di cui al presente regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'. Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati dall' debbono entro lo stesso termine presentare denuncia al sindaco. I locali e gli impianti già esistenti debbono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; nello stesso periodo è consentito l'uso di bottiglie, tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo. Entro il termine di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere smaltiti i prodotti esistenti alla data medesima nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme del presente regolamento.
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