Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SETTIMO
Art. 35
35 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Le ispezioni ed i prelevamenti di campioni, di cui al precedente articolo, sono effettuati, con le formalità d'uso, dal personale incaricato della vigilanza sanitaria.
Le analisi dei campioni sono eseguite nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi che comunicano i risultati all'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento.
Le analisi di revisione, che debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il prelevamento, vengono eseguite dall'Istituto superiore di sanità.
Alla domanda di revisione d'analisi deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, per l'importo di L. 6000, intestato all'istituto superiore di sanità per ogni campione di cui si richiede l'analisi.
Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.
La somma stessa è invece versata all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-35