Art. 33
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SESTO

Art. 33

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In vigore dal 8 ago 1958
Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco. Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-33