Art. 25
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo TERZO

Art. 25

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In vigore dal 8 ago 1958
Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali. I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-25