Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SECONDO
Art. 22
22 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti. In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i roditori, ed altri animali comunque dannosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-22