Art. 18
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo SECONDO

Art. 18

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In vigore dal 8 ago 1958
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonché la sede della fabbrica. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all' (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all', debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.
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