Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SECONDO
Art. 18
18 / 40In vigore dal 8 ago 1958
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonché la sede della fabbrica.
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente.
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all' (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all', debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-18